Il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale sono le tre tipologie non patrimoniali. Un danno arrecato quindi alla persona intesa nella sua interezza sia fisica che psichica. Il codice delle assicurazioni, all’articolo 139, definisce i criteri secondo i quali si quantificano i danni per lesioni di lieve entità. Con il termine “lieve entità” si intendono, per legge, danni fisici dovuti ad un incidente che abbiano riportato menomazioni di entità pari o inferiore al 9%.
Il comma 3 dello stesso articolo definisce, però, che questo calcolo tabellare può essere aumentato fino al 20% dal giudice che registri condizioni del danneggiato dove una “menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali e documentati e obiettivamente accertati”.
Quando si possono integrare i valori tabellari?
L’interpretazione dell’articolo e del relativo comma prevedono evidentemente due casi:
- Peggioramento delle condizioni di vita dell’infortunato
- Sofferenza di evidente intensità successiva all’incidente (fratture costali, distorsioni di legamenti, …)
Quando si chiede il danno morale da micropermanenti?
Il soggetto ritenuto colpevole del danno dovrà rimborsare il danneggiato con un risarcimento del danno morale dovuto ad una sofferenza interiore. Questo risarcimento non è automatico in caso di lesioni ma deve essere provato al giudice che dovrà valutarne le conseguenze e la gravità. È giusto precisare, e non è rara la possibilità, che in seguito ad un incidente stradale, il danno morale possa essere connesso ad un danno fisico. In questo caso (per esempio una limitazione fisica successiva al sinistro stradale) saremo in presenza di un danno biologico.
Quando, invece, non c’è danno fisico, il danneggiato dovrà riuscire a dimostrare la stretta relazione dei danni morali con l’incidente. Esaminati tutti i dati, il giudice potrà procedere con una “personalizzazione del danno non patrimoniale” in relazione a tutti i documenti e alle prove che la persona lesa avrà presentato (magari con l’aiuto di una buona agenzia di risarcimento per incidenti stradali).
Ecco allora che è importante capire quando si può chiedere un risarcimento dei danni morali. Nella fattispecie non tutti i “turbamenti psicologici” possono dare atto ad un danno morale e giustificare, quindi, una richiesta di risarcimento. Questo spetta quindi, in un primo caso, quando è stato violato un diritto o un interesse costituzionalmente garantito, poi in tutti i casi in cui il danno morale è di scarsa importanza (definibile più come un disagio o un fastidio). Occorre quindi che questo si sia concretizzato in qualcosa di dimostrabile.
Come fornire la prova del danno morale?
Sicuramente è sempre necessario fornire la dimostrazione dell’entità del danno morale riportato altrimenti il risarcimento viene inevitabilmente negato. Questo è uno dei principi del nostro Codice Civile per cui chiunque agisce per far valere un diritto deve ovviamente “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 del Codice Civile).
Nello specifico caso del danno morale successivo ad un sinistro stradale, la legge tiene conto della difficoltà di recuperare delle prove e ammette che possa essere dimostrato attraverso le esperienze (se abbiamo delle ossa fratturate o arti amputati, tutti sanno lo sconvolgimento fisico o psichico che ne consegue).
Ciò nonostante il tribunale di Milano ha chiarito che il danneggiato ha il dovere di definire puntualmente le sofferenze interiori per cui richiede un risarcimento. Ciò dimostra inequivocabilmente che qualsiasi richiesta in tal senso deve essere chiara, rigorosa e specifica. Se così non fosse il risarcimento di un danno morale da micropermanenti non viene riconosciuto.